Circolare conversione DL Milleproroghe

LE PRINCIPALI MISURE DEL D.L. N. 215/2023 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI”

Con la presente Circolare si illustrano le principali novità di carattere fiscale e societario
introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024 della Legge n.
18/2024 di conversione del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

MISURE FISCALI

  • Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art.3,
    comma 3)

    È disposta la proroga, anche per il 2024, dell’esonero dall’obbligo di fatturazione per i soggetti
    tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei
    redditi precompilata.
  • Disposizione in merito alla notifica degli atti di recupero relative agli aiuti di Stato e
    agli aiuti de minimis (art.3, comma 6)

    La disposizione prevede la proroga di un anno dei termini, in scadenza al 31 dicembre 2023 e al
    30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di
    Stato e agli aiuti “de minimis” automatici (ossia aiuti non subordinati all’emanazione di
    provvedimenti di concessione) e semiautomatici (ossia aiuti subordinati all’emanazione di
    provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione), per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei registri appositamente istituiti.
  • Disposizioni in merito alla proroga del regime di esenzione IVA per gli enti del terzo
    settore (art.3, comma 12-sexies)

La disposizione, intervenendo sull’art. 1, comma 683, della Legge n. 234/2021, differisce al 1°
gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del
D.L. n. 146/2021, ossia il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione
IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di
corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o
partecipanti.

  • Disposizioni in materia di ravvedimento speciale (art.3, comma 12-undecies)

È estesa la possibilità di usufruire del c.d. “ravvedimento speciale” (di cui all’art. 1, commi da
174 a 178, della Legge n. 197/2022), che consente di sanare le violazioni dichiarative con la
riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2022.
Al riguardo, il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato:
– in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024;
– o in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:
o 31 marzo 2024;
o 30 giugno 2024;
o 30 settembre 2024;
o 20 dicembre 2024.
È chiarito che sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 2%
annuo.

  • Disposizioni in materia proroga dei termini della c.d. “rottamazione quater” (art.3-bis)

Sono riaperti i termini per i pagamenti della c.d. “rottamazione-quater” (di cui all’art. 1 c.231
della Legge n. 197/2022) per i soggetti che pur aderendo all’agevolazione non hanno versato le
prime tre rate.
In particolare:

È differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento:
– della prima, o unica, rata originariamente scadente il 31 ottobre 2023 e successivamente
prorogata al 18 dicembre 2023;
– della seconda rata, originariamente scadente il 30 novembre 2023 e successivamente
prorogata al 18 dicembre 2023;

– della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

Alla predetta nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni (pertanto, il versamento
delle 3 rate sarà considerato valido se effettuato entro il 20 marzo 2024).
È estesa la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento della prima, o unica, rata scaduta il 31
gennaio 2024 (di cui all’art. 1, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 61/2023) e della seconda
in scadenza il prossimo 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede
operativa nei territori dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli
eventi alluvionali del maggio 2023.


MISURE SOCIETARIE

  • Proroga dei termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art.3,
    comma 12-duodecies)

È estesa al 30 aprile 2024 l’efficacia della normativa relativa allo svolgimento da remoto delle
assemblee di società ed enti, nonché di altre disposizioni sul loro svolgimento, tra cui, ad esempio,
l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle previsioni
statutarie societarie.