Nel dar seguito alla Circolare Prot. n. 4833 del 9 dicembre 2021, si informa in merito all’oggetto
che è stato pubblicato su GU 87 del 13-4-24 il Decreto adottato il 4 marzo u.s. dal MASE, di
concerto con il MIMIT e con il MEF, recante la definizione dei criteri e delle modalità applicative
del Credito d’imposta, così come previsto ai sensi del già illustrato art. 4, comma 7, del vigente
Decreto Legislativo n. 196/2021 e ss. (Attuazione Direttiva UE n. 904/2019 SUP “Single Use
Plastic”), riconosciuto alle Imprese che acquistino ed usino materiali e prodotti alternativi a
quelli in plastica “monouso”, risultanti essere dunque riutilizzabili o realizzati in materiale
biodegradabile e/o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
A tal proposito, è appena il caso di ricordare che la ratio di tale Credito d’imposta, di non oltre €
3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, spettante alle Aziende attive interessate,
purché iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria o alla c.d. Gestione separata, in misura del
20% delle relative spese sostenute e documentate sino all’importo massimo annuale di € 10.000
per ogni beneficiario, risiede nell’esplicita esigenza di ridurre entro il 2026 i materiali in
questione, dando la priorità alle tipologie di prodotti monouso destinati ad entrare in contatto
con alimenti.
Pertanto, a norma dell’art. 4 nuovo Decreto Interministeriale 4 marzo 2024, sono ammesse al
beneficio in via prioritaria le spese effettivamente sostenute da tali Imprese nel corso delle
anzidette tre annualità per l’acquisto di:
(Allegato al D. Lgs 196/21, Parte A):
1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)
destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal
recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o
riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il
consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti
alimenti;
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(Allegato al D. Lgs 196/21, Parte B):
…
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della
direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
…
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza
coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente
dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura
o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il
consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti
alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Si rammenta inoltre che, in via subordinata, nell’eventualità di risorse residuali ancora disponibili
dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo di imposta, potranno
essere ammesse al beneficio anche le effettive spese affrontate durante le medesime tre
annualità in relazione all’acquisto di:
(Allegato al D. Lgs 196/21, Parte B):
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
90/385/CEE del Consiglio (1) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2);
omissis
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e
applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.
Contestualmente, lo stesso art. 4 DM 4/3/24, ai fini dell’effettività dei costi affrontati dalle
Aziende richiedenti il Credito d’imposta, chiarisce altresì che un’Attestazione ad hoc, rilasciata in
base al DPR 445/2000 ss. dal Presidente del Collegio sindacale oppure da un Revisore legale o
Professionista iscritto in apposito Registro o Albo, oppure ancora dal Responsabile del CAF, dovrà
certificare:
- l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione all’anzidetto criterio di
priorità, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite; - l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
- l’integrale pagamento delle fatture di acquisto, cui si riferiscono tali spese, da eseguire tramite
il conto corrente intestato all’Impresa richiedente in modo tale da permetterne la rispettiva
tracciabilità e l’immediata riconducibilità alle fatture stesse; - il fatto di non aver ottenuto, a fronte dei costi oggetto dell’istanza di Credito d’imposta, altri
benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Per quanto attiene alle modalità di accesso al Credito d’imposta in questione, in base al
successivo art. 5 DM 4/3/24, le Imprese in possesso dei sopra descritti requisiti inoltreranno in via
telematica l’apposita istanza, avvalendosi delle istruzioni e della documentazione pubblicate sulla
Sezione “news” del Portale www.mase.gov.it, nonché allegando tra l’altro l’attestazione delle spese
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ammissibili e la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale
biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Inoltre, a norma dell’art. 7 DM 4/3/24, si conferma che l’istruttoria finalizzata alla concessione
del Credito d’imposta sarà gestita principalmente dal MASE, che definirà le indicazioni
operative relative ai termini di presentazione delle istanze tra rispettive annualità, determinerà il
contributo concedibile in armonia con gli anzidetti criteri di priorità per l’acquisto di materiali
destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, adotterà il provvedimento di concessione dei
Crediti – previa verifica dell’osservanza del massimale, previsto, come è noto, dai Regolamenti “de
minimis” 2831 e 2832 del 2023 – dandone opportuna comunicazione ai beneficiari con la
contestuale indicazione dell’importo complessivamente riconosciuto, notificato per ogni singola
annualità di spesa anche al MEF – Ragioneria generale dello Stato.
Tuttavia, lo stesso art. 7 del nuovo DM chiarisce che il competente Dicastero, in conformità alla
Convenzione del 25 marzo 2021, si avvarrà anche di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., che a sua volta procederà alla ricezione delle
istanze di contributo mediante una Piattaforma telematica dedicata, accerterà la completezza
delle stesse anche sotto il profilo dei requisiti dichiarati dalle Aziende richiedenti, definirà l’elenco
delle domande conformi e di quelle che necessitino di un’integrazione istruttoria.
Per quanto concerne altresì le modalità di fruizione dell’incentivo fiscale in oggetto, il
successivo art. 8 DM 4/3/24 prevede anzitutto che il relativo Credito d’imposta sia utilizzabile
esclusivamente “in compensazione”, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs n. 241/1997 ss. e senza applicare i
limiti ex art. 1 comma 53 Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), compilando e presentando il
Modello F24 attraverso i soli servizi telematici resi all’uopo disponibili dall’Agenzia delle entrate,
quale “conditio sine qua non” della ricevibilità delle operazioni di versamento.
A tal proposito, si ricorda che il Credito d’imposta concesso sarà disponibile una volta decorsi
dieci giorni decorrenti dall’anzidetta comunicazione del MASE ai beneficiari, mentre
l’ammontare del Credito stesso, utilizzato come sopra in compensazione, non dovrà eccedere
l’importo concesso dal Ministero stesso (pena il ristorno – scarto del pagamento).
Infine, ai sensi dell’art. 9 nuovo DM, il MASE, prima di comunicare il provvedimento di
concessione ai beneficiari, trasmetterà in via telematica l’elenco delle Imprese ammesse a fruire
dell’agevolazione, unitamente all’indicazione dell’importo del Credito d’imposta concesso,
all’Agenzia delle entrate, che a sua volta invierà al medesimo Ministero l’elenco delle Aziende che
abbiano utilizzato in compensazione l’agevolazione stessa, con il correlato ammontare.
NB: si intende che le Imprese beneficiarie, in base al successivo art. 10 DM, dovranno
adempiere, come è noto, all’onere di pubblicare sui propri Siti internet o analoghi Portali digitali le
agevolazioni fiscali ricevute, in conformità all’art. 1, commi 125 ss., L. 124/17 ss. (Concorrenza).
Trasmettiamo infine in allegato, per ogni ulteriore conoscenza al riguardo, il testo integrale
ufficiale del medesimo Decreto Interministeriale 4 marzo 2024.