Zes unica, il puzzle è completato

Semaforo verde per accedere al credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nella Zes unica del Mezzogiorno. Dopo che il direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 262747 dell’11 giugno 2024 che definisce il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione da presenta- re per beneficiare dell’incentivo, le imprese ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo potranno inviare all’amministrazione finanziaria le richiesto per accedere al bonus per gli investimenti da destinare a strutture  produttive già esistenti o da impiantare ex novo. La finestra per l’invio delle istanze di agevolazioni va dal 12 giugno al 12 luglio 2024, periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati potranno concorrere all’assegnazione delle risorse per 1,8 miliardi di euro messe a disposizione dalla legge di bilancio 2024 (1. n. 213/2023). Il credito d’imposta potrà essere concesso fino a un massimo del 70% della spesa e sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indicherà la percentuale di riparto spettante a ciascun beneficiario e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento ammissibile. Ai fini del riconoscimento del bonus, l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione potrà essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del dlgs 39/2010. Il provvedimento direttoriale è stato emanato in applicazione dell’art. 5, comma 2, del decreto del ministro per gli affari europei, il sud, le politi che di coesione e il Parr, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, che ha dato attuazione alla misura del credito d’imposta per la Zes unica del Mezzogiorno. Comunicazioni integrative o correttive potranno essere presentate a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 22 gennaio 2025. La comunicazione. Il provvedimento dell’11 giugno ha approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. La comunicazione deve essere utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto legge 124/2023, per gli investimenti, realizzati nel suddetto periodo, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive da impiantare ex novo nella Zes unica. Tale territorio ricomprende le zone assistite (individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Tfue e dell’Abruzzo di cui la deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del True. Con le comunicazioni all’Agenzia dal 12 giugno al 12 luglio 2024 le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione sui medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione stessa e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata consentita dalla disciplina europea di riferimento. L’invio della comunicazione. La comunicazione va inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, diretta mente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Dopo l’invio, entro cinque giorni l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area riservata del proprio sito, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto. Quest’ultimo avviene, in particolare, quando: -il richiedente non è titolare; -gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate; -il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati (il controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non è ancora impiantate nel la Zes unica; il beneficiario deve segnalare questa situazione nella comunicazione). È considerata tempestiva la comunicazione trasmessa entro la scadenza dei termini (entro il 12 luglio 2024) e nei 4 giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi a tali termini. Il modello per la comunicazione. Il modello è composto da:

-frontespizio contenente l’in- formativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, -quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investi- mento e al credito d’imposta: -quadro B, contenente i dati della struttura produttiva; -quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; -quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis, -quadro E, con gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione. La comunicazione integrativa. Dal 31 luglio 2024 fi no al 17 gennaio 2025 per poter utilizzare il credito d’imposta l’impresa beneficiaria dovrà presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle entrate. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituirà tutte quelle precedentemente inviate. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025. Per gli investimenti realizzati successivamente all’invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture, va presentata la comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo e gli estremi del- le fatture elettroniche. La comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della comunicazione. Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti realizzati per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta. I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quel li riportati nella comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo “Comunicazione integrativa” (a pagina 2). Il credito d’imposta. Il bonus è determinato in funzione della dimensione dell’impresa e della sua localizzazione nel territorio del Mezzogiorno, e cioè: a) investimenti realizzati in Calabria, Campania e Sicilia. nella misura del 40% dei costi sostenuti e ammissibili; b) per gli investimenti in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi ammissibili; c) per gli investimenti in Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%; d) per gli investimenti in Abruzzo nella misura del 15+ dei costi ammissibili. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui alle lettere da al a d) sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese. Per i progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’importo di aiuto corretto (importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calco- lato secondo la formula che considera costi ammissibili e tetti di spesa).

Fonte: ItaliaOggi edizione del 24/07/2024 a cura di Bruno Pagamici