Modalita’ di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

È stato pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2024 il Decreto che dà piena operatività al Credito d’imposta ZES unica.  

Tale agevolazione è rivolta alle imprese che sostengono investimenti nella “ZES unica” che comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

Modalita’ di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonche’ criteri e modalita’ di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2024)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

DECRETO 17 maggio 2024 

Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella  ZES
unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del
beneficio e dei relativi controlli. (24A02615) 

(GU n.117 del 21-5-2024)

 
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI  COESIONE
                              E IL PNRR 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III,  che,
agli articoli  9  e  seguenti  disciplina  le  misure  per  la  «Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»; 
  Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
che concede il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica
e, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che demanda a  un
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione delle  modalita'  di  accesso  al  beneficio,
nonche' dei criteri e delle modalita' di applicazione e di  fruizione
del credito d'imposta e dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo ivi previsto; 
  Visto l'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea,  del  19  aprile
2021, C (2021) 2594 final concernente gli «Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»; 
  Vista la Carta degli aiuti a finalita' regionale per  l'Italia  (1°
gennaio 2022 -  31  dicembre  2027),  di  cui  alla  decisione  della
Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021)  8655  final,  come
modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C  (2022)  1545  final,
del 19 giugno 2023, C (2023) 3913 final e del  18  dicembre  2023,  C
(2023) 8654 final; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie  di
aiuti compatibili con  il  mercato  interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
citato regolamento (UE) n. 651/2014, che  richiede  la  presentazione
alla Commissione europea di un piano di valutazione se  la  dotazione
annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro; 
  Visto,  altresi',  l'art.  14  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.
651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014   e   successive
modifiche, che disciplina  «Gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Vista la  raccomandazione  della  Commissione  del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese,  piccole-medie  imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. 124 del 20 maggio 2003) nonche' l'Allegato I del regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni»  ed  in  particolare   l'art.   17,   concernente   la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Vista la comunicazione  SANI2  SA.  112181  richiesta  a  cura  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art.  16
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come  modificato
dall'art. 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le  disposizioni  applicative  per
l'attribuzione del contributo sotto forma di  credito  d'imposta  per
gli investimenti nella Zona economica speciale per il  Mezzogiorno  -
ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che  ricomprende
i territori delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
  2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1
e' riconosciuto nel limite  di  spesa  complessivo  per  l'anno  2024
indicato dall'art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n.  124  del
2023. 
  3. L'intervento, nel rispetto dell'art. 1, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, e' sottoposto all'approvazione del piano di  valutazione  della
misura da parte della Commissione europea. 
                               Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le   imprese,
indipendentemente  dalla  forma  giuridica  e  dal  regime  contabile
adottato gia' operative o  che  si  insediano  nella  ZES  unica,  in
relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone  assistite  delle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3,
lettera a), del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e
nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga
prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera  c),  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027. 
  2. L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei
settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite,  dei
trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della  produzione,  dello
stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e
delle infrastrutture  energetiche,  della  banda  larga  nonche'  nei
settori creditizio, finanziario e assicurativo. 
  3. Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene
conto del  codice  attivita',  compreso  nella  tabella  ATECO  2024,
indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito
d'imposta per gli investimenti nella ZES unica  di  cui  all'art.  5,
comma 2, riferibile alla struttura  produttiva  presso  la  quale  e'
realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta. 
  4. L'agevolazione, altresi', non si applica  alle  imprese  che  si
trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
                               Art. 3 
 
                      Investimenti ammissibili 
 
  1. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51,
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica,
nonche'   all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
realizzazione ovvero all'ampliamento  di  immobili  strumentali  agli
investimenti   ed   effettivamente   utilizzati    per    l'esercizio
dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come
pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di  prodotti
destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo. 
  3. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma  1
sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante
causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita'
economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49,
50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014. 
  4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti
si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si  tiene
conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere
dai principi contabili adottati. 
  5. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione
non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo
dell'investimento agevolato. 
  6. Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le
acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere
rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del
Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato. 
  7. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1,
comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.  Per  gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al
netto delle spese di manutenzione. 
  8. Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo
complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 
                               Art. 4 
 
                    Misura del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' determinato nella misura massima per  le
grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita'
regionale 2022-2027 e, in particolare: 
    a)  per  gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Calabria,
Campania, Puglia, con  esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla
lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento  dei  costi
sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili; 
    b) per gli  investimenti  realizzati  nelle  Regioni  Basilicata,
Molise e Sardegna, con esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla
lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti  in
relazione agli investimenti ammissibili; 
    c) per gli investimenti realizzati nei territori  individuati  ai
fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle  Regioni
Puglia  e  Sardegna,  nella  misura  massima,   rispettivamente   del
cinquanta per cento e del quaranta per  cento,  come  indicato  nella
vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale; 
    d) per gli investimenti realizzati  nelle  zone  assistite  della
Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a  finalita'
regionale 2022-2027 nella misura del quindici  per  cento  dei  costi
sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili. 
  2. Per  i  progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili  non
superiori a 50 milioni di euro,  i  massimali  di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per  le
medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese. 
  3. Per i grandi progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili
superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18)  degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'  regionale,  le
intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano  anche
alle piccole-medie imprese. 
  4. Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a
50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo
la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di  cui  all'art.  2,
punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nei  limiti  e   alle
condizioni previsti, in particolare,  dall'art.  14  del  regolamento
(UE) n. 651/2014. 
                               Art. 5 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i
soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate,  dal  12
giugno  al  12  luglio  2024,  l'ammontare  delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 15 novembre 2024. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di  comunicazione,
con le relative  istruzioni,  e  sono  definiti  il  contenuto  e  le
modalita' di trasmissione. 
  3. Nello stesso periodo di cui al comma 1 e' possibile: 
    a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente
quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 
    b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta
precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui  al  comma
2. 
  4. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile  e'  pari
al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la  percentuale  resa
nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare  entro  dieci  giorni   dalla   scadenza   del   termine   di
presentazione  delle  comunicazioni  di  cui  al   comma   1.   Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa
all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  Nel  caso
in  cui  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti
risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento
per cento. 
  5. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione  di
cui al comma 1 e  hanno  realizzato  investimenti  per  un  ammontare
inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate,
dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo  2025,  l'ammontare  effettivo  degli
investimenti realizzati e il  relativo  credito  d'imposta  maturato,
secondo le modalita' stabilite con  il  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  in  cui  la
percentuale di cui al comma 4 risulti inferiore al cento  per  cento,
in  base  alle  comunicazioni  ricevute,  l'Agenzia   delle   entrate
ridetermina la percentuale di cui al comma 4  e  la  rende  nota  con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare  entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo  periodo  del
presente comma. 
  6. Con le comunicazioni di cui ai commi 1 e 5,  le  imprese  devono
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione  di  altri
aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai  medesimi  costi
ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo  non
determina il superamento dell'intensita' di  aiuto  piu'  elevata,  o
dell'importo di  aiuto  piu'  elevato,  consentita  dalla  disciplina
europea di riferimento. 
                               Art. 6 
 
   Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato 
 
  1. In deroga all'art. 1, comma  1,  lettera  q),  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 31  maggio  2017,  n.  115,  la
registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli  aiuti
di Stato e' effettuata dal Dipartimento delle finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2. L'Agenzia delle entrate provvede alla registrazione degli  aiuti
individuali nel Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 10, comma  7,  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 31 maggio 2017, n. 115. 
                               Art. 7 
 
                       Modalita' di fruizione 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento  di  cui
all'art.  5,  comma  4,  e,  comunque,  non  prima  della   data   di
realizzazione dell'investimento.  Il  maggior  credito  risultante  a
seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5
dell'art.  5  e'  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno  lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento di  cui  al  medesimo
comma  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   primo   periodo,
relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito
d'imposta fruibile  sia  superiore  a  150.000  euro  il  credito  e'
utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo
6  settembre  2011,  n.  159.  L'Agenzia   delle   entrate   comunica
l'autorizzazione  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  qualora  non
sussistano motivi ostativi. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi  dell'art.
5 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento,
e l'importo maturato in relazione  agli  investimenti  realizzati  al
momento della compensazione. 
  3. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui  all'art.
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  4. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta nel corso del quale  lo  stesso  e'  riconosciuto  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. 
  5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del  presente
decreto stanziate sul pertinente capitolo di  spesa  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  versate
sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate
-  Fondi  di  bilancio»,   per   la   regolazione   contabile   delle
compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de  minimis  e  con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi  ammessi
al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti  al  superamento
dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di  riferimento  e  fermo  restando  il
rispetto della condizione di  cui  all'art.  14,  paragrafo  14,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. 
  7. Il credito d'imposta  e'  cumulabile,  nei  limiti  delle  spese
effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto
dall'art. 38, comma 18,  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 
  8. Se i beni oggetto  dell'agevolazione  non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. 
  9. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo  a  quello  nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa  ovvero
destinati a strutture produttive diverse da  quelle  che  hanno  dato
diritto  all'agevolazione,  il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 
  10. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le  disposizioni
di cui al comma 9 si applicano  anche  se  non  viene  esercitato  il
riscatto. 
  11. Le imprese beneficiarie  devono  mantenere  la  loro  attivita'
nella ZES  unica,  per  almeno  cinque  anni  dopo  il  completamento
dell'investimento  medesimo.  L'inosservanza  del  predetto   obbligo
determina la decadenza dai benefici goduti. 
  12.  Il  credito  d'imposta   indebitamente   utilizzato   rispetto
all'importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 11
del presente articolo e' restituito mediante versamento  da  eseguire
entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo  d'imposta  in  cui  si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  13. L'impresa beneficiaria decade, altresi', dal credito  d'imposta
in caso di  accertamento  dell'insussistenza  di  uno  dei  requisiti
previsti  ovvero  qualora  la  documentazione   presentata   contenga
elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. 
  14. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta,  l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono
risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti
o la societa' di revisione legale dei conti osservano i  principi  di
indipendenza elaborati ai  sensi  dell'art.  10  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro  adozione,  quelli
previsti  dal   codice   etico   dell'International   Federation   of
Accountants (IFAC). 
                               Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  1.  Ai  fini  delle  attivita'  di  controllo  in  relazione   agli
investimenti effettuati, l'amministrazione  finanziaria  applica  gli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in  tutto  o
in parte indebito, sono  irrogate  le  sanzioni  di  cui  al  decreto
legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  e  applicati  gli  interessi
dovuti ai sensi delle norme vigenti.  Per  il  recupero  del  credito
d'imposta indebito l'Agenzia  delle  entrate  provvede  con  atto  di
recupero di cui all'art. 38-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2.  Qualora  nell'ambito  delle  attivita'  di   controllo   svolte
dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di
carattere  tecnico  in  ordine   all'ammissibilita'   di   specifiche
attivita' o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10
del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per  gli
ambiti di  competenza,  il  supporto  necessario  all'amministrazione
finanziaria,  nell'ambito   delle   risorse   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 maggio 2024 
 
             Il Ministro per gli affari europei, il Sud, 
                 le politiche di coesione e il PNRR 
                                Fitto 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1495